Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio regionale può disporre inchieste in materie di competenza della Regione.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Una iniziativa in materia respinta dal Consiglio regionale non può essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla reiezione.
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Nel caso, invece, che la proposta non abbia raggiunto l'una o l'altra delle maggioranze sopra prescritte, non può essere nuovamente formulata nel
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La Regione può istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte
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Il Consigliere regionale rappresenta la Regione senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere né perseguito per le opinioni
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Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei
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Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente ogni quadrimestre e può essere, altresì, convocato su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di
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conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale può farvi assistere un suo componente.
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La delega è disposta per materie determinate e può essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza